INDENNIZZO: LEGGE 210/92
Questo è un argomento importante e utile per tutti coloro che hanno scoperto la positività
all'HCV e
forse ancora non sanno che avrebbero la possibilità di chiedere e
ottenere un risarcimento danni morali e biologici, ma solo se
sussistano le seguenti modalità, dato che i beneficiari di questa
legge sono i seguenti:
-Soggetti sottoposti a vaccinazione
obbligatoria per legge, che abbiano riportato un danno permanente;
-Soggetti contagiati da
HIV a seguito di
trasfusione
di sangue o
di somministrazione di emoderivati;
-Operatori sanitari che abbiano
riportato un'infezione da HIV
a seguito di esposizione professionale a sangue o suoi
derivati provenienti da soggetti HIV
positivi;
-Soggetti che presentino danni
irreversibili a causa di
epatiti post-trasfusionali;
-Soggetti che,
non
vaccinati,
abbiano riportato danni a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
-Soggetti danneggiati a seguito
di vaccinazioni non obbligatorie
ma necessarie:
per motivi di lavoro, per incarichi di ufficio o per accedere ad uno Stato estero;
-Soggetti a rischio operanti in
strutture sanitarie ospedaliere che siano sottoposti a
vaccinazioni anche non
obbligatorie riportandone
un danno irreversibile;
-Il
coniuge che risulti contagiato da
uno dei soggetti beneficiari;
-Figlio contagiato durante la
gestazione.
CASI DI AGGRAVAMENTO:
Qualora si verifichi un aggravamento dell'infermità
riconosciuta, l'interessato può presentare entro sei mesi dalla
conoscenza dell'evento, una domanda di revisione. (art. 6)
PRESENZA DI
PLURIPATOLOGIE:
Chi ha contratto più di una malattia con esiti
invalidanti diversi, ha diritto ad un indennizzo aggiuntivo. Mentre per la
patologia con danno e categoria maggiore, l'indennizzo è riconosciuto
in misura intera, per quello aggiuntivo è valutato in misura non
superiore al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente
alla patologia meno grave (art.2, comma 7 - Legge n.210/92).
CASI DI DECESSO:
Gli eredi (nell'ordine coniuge, figli, genitori, fratelli
minorenni, fratelli maggiorenni) delle persone morte a causa di patologie
derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, o somministrazione di
emoderivati possono presentare la domanda, entro il
termine perentorio di dieci anni dalla data del decesso del
proprio familiare, presso l'Azienda Sanitaria di residenza del familiare
deceduto, per ottenere un assegno una tantum di Euro 77.468,53 (L.150.000.000).
(art.1 comma3), o di un assegno reversibile per quindici
anni.
In caso di morte della persona danneggiata durante la
fase istruttoria, la pratica prosegue l'iter procedurale; se
viene riconosciuto il diritto all'indennizzo, questo verrà
liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o
testamentaria.
ITER PER OTTENERE L'INDENNIZZO:
La seguente procedura prevede la presentazione di una
specifica domanda alla A.S.L. di residenza, indirizzata al
Ministero della Sanità, entro il termine perentorio:
A) di tre anni nel caso di sequele di
incidenti post-vaccinali o di epatiti post-trasfusionali;
B) di dieci anni nei casi di infezioni
da HIV.
C) di quattro anni nei casi di
sequele da vaccinazione antipolio non obbligatorie.
I termini decorrono dal momento in cui l'avente diritto
risulti aver avuto completa conoscenza del danno subito, intesa anche
nella derivazione causale del danno.
Fonte:
Ministero della Salute.
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