[Max e Diana]|[Consapevolezza]|[La Malattia]|[Alleanza]|[Obbiettivi]  
 

[Sommario]

 

[Informazione e svago]

 
 

[Credits]






[Legge 210/92]

INDENNIZZO: LEGGE 210/92

Questo è un argomento importante e utile per tutti coloro che hanno scoperto la positività all'HCV e forse ancora non sanno che avrebbero la possibilità di chiedere e ottenere un risarcimento danni morali e biologici, ma solo se sussistano le seguenti modalità, dato che i beneficiari di questa legge sono i seguenti:
-Soggetti sottoposti a
vaccinazione obbligatoria per legge, che abbiano riportato un danno permanente;
-Soggetti contagiati da
HIV a seguito di trasfusione di sangue o di somministrazione di emoderivati;
-Operatori sanitari che abbiano riportato un'infezione da
HIV a seguito di esposizione professionale a sangue o suoi derivati provenienti da soggetti HIV positivi;
-Soggetti che presentino danni irreversibili a causa di
epatiti post-trasfusionali;
-Soggetti che, non vaccinati, abbiano riportato danni a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
-Soggetti danneggiati a seguito di
vaccinazioni non obbligatorie ma necessarie: per motivi di lavoro, per incarichi di ufficio o per accedere ad uno Stato estero;
-Soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere che siano sottoposti a
vaccinazioni anche non obbligatorie riportandone un danno irreversibile;
-
Il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti beneficiari;
-
Figlio contagiato durante la gestazione.

CASI DI AGGRAVAMENTO:
Qualora si verifichi un aggravamento dell'infermità riconosciuta, l'interessato può presentare entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione. (art. 6)

PRESENZA DI PLURIPATOLOGIE:
Chi ha contratto più di una malattia con esiti invalidanti diversi, ha diritto ad un indennizzo aggiuntivo. Mentre per la patologia con danno e categoria maggiore, l'indennizzo è riconosciuto in misura intera, per quello aggiuntivo è valutato in misura non superiore al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia meno grave (art.2, comma 7 - Legge n.210/92).

CASI DI DECESSO:
Gli eredi (nell'ordine coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) delle persone morte a causa di patologie derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, o somministrazione di emoderivati possono presentare la domanda, entro il termine perentorio di dieci anni dalla data del decesso del proprio familiare, presso l'Azienda Sanitaria di residenza del familiare deceduto, per ottenere un assegno una tantum di Euro 77.468,53 (L.150.000.000).
(art.1 comma3), o di un assegno reversibile per quindici anni.
In caso di morte della persona danneggiata durante la fase istruttoria, la pratica prosegue l'iter procedurale; se viene riconosciuto il diritto all'indennizzo, questo verrà liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.

ITER PER OTTENERE L'INDENNIZZO:
La seguente procedura prevede la presentazione di una specifica domanda alla A.S.L. di residenza, indirizzata al Ministero della Sanità, entro il termine perentorio:
A) di tre anni nel caso di sequele di incidenti post-vaccinali o di epatiti post-trasfusionali;
B) di dieci anni nei casi di infezioni da HIV.
C) di quattro anni nei casi di sequele da vaccinazione antipolio non obbligatorie.
I termini decorrono dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto completa conoscenza del danno subito, intesa anche nella derivazione causale del danno.

Fonte: Ministero della Salute.

 
[Comunicazioni e News]

 
 
   

Policy - Dichiarazione - Ogni riproduzione anche parziale è vietata
Associazione NoProfit Help EpatiC - c. fiscale 95622090017

Hosting OneBit Torino
Aggiornato al 28 agosto 2014