MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE 210/92
Gazzetta Ufficiale N. 246 del 19 Ottobre 2004
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO.
ACCORDO 23 settembre 2004
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante:
«Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1°
agosto 2002 (repertorio atti n. 1508), recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche
applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e
vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001" (repertorio atti n. 1285)».
Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.
Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004:
Premesso che:
l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affida a questa Conferenza il compito di concludere
accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalitą, economicitą ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivitą di interesse comune;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un riconoscimento
economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta;
l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le
comunitą montane, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 492/CU)
concernente il trasferimento delle risorse alle regioni ed enti locali in materia di salute umana e sanita' veterinaria
aveva sancito tra l'altro:
l'impegno del Ministro della salute a mantenere nella propria competenza i benefici previsti dalla legge 25
febbraio 1992, n. 210, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad
esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della richiamata legge n.
210/1992, relativamente al caso di decesso; l'impegno delle regioni:
a) a definire tutte le istanze, gia' trasmesse dal Ministero della salute nel primo invio di pratiche
effettuato poco dopo il trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;
b) alla definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza Stato-regioni, al fine di raggiungere il
necessario coordinamento tra tutte le regioni per la gestione uniforme delle problematiche della
legge 25 febbraio 1992, n. 210;
in attuazione dell'anzidetto Accordo, questa Conferenza ha sancito, nella seduta del 1° agosto 2002
(repertorio atti n. 1508), l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, concernente: «Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio
1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di
cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285)»;
l'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» ha disposto che
l'assegno di reversibilita' si applica solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 3 della legge 25
febbraio 1992, n. 210;
Vista la proposta di Accordo in oggetto, trasmessa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome con nota del 25 giugno 2004, con la quale si propone di apportare modifiche ed
integrazioni al precedente accordo del 1° agosto 2002, anche sulla scorta dell'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Considerato che, in sede tecnica il 20 luglio u.s., sono state concordate alcune modifiche ed integrazioni al
precedente accordo Stato-regioni gią sancito in materia da questa conferenza 1° agosto
2002, che č stato trasmesso alle regioni e province autonome e alle Amministrazioni centrali con nota del 13
settembre 2004;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza, i presidenti delle regioni hanno
espresso avviso favorevole sull'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:
Preso atto che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11
ottobre 2000) ha trasferito alle regioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, le competenze in
materia di salute umana e sanitą veterinaria, includendo anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonchč di vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria di cui alla legge 14 ottobre 1999, n.
362, art. 3, comma 3;
che successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 (Gazzetta
Ufficiale del 2 febbraio 2001) ha fissato i criteri di ripartizione degli oneri finanziari tra le
regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
112, in materia di salute umana e sanitą veterinaria;
che il termine 1° gennaio 2001 č stato posticipato e correlato all'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2001) che ha previsto il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative alle
regioni e relativi enti locali;
che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2003, nel rideterminare le risorse finanziarie
da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e
sanitą veterinaria, all'art. 2 ha trasferito ulteriori risorse agli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n.
210/1992;
Si conviene:
Sul documento recante: «Modifiche ed integrazioni all'accordo sancito alla
conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508) recante: «Linee-guida per la gestione
uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da
trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001»
(repertorio atti n. 1285), che, allegato sub A), costituisce parte integrante del presente
accordo; il testo coordinato con le modifiche di cui al presente accordo e' allegato sub B).
Roma, 23 settembre 2004
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegati:
pagine dalla 34 alla 59 della gazzetta ufficiale
n. 246 del 19 ottobre 2004.
Fonte: sito del comune di Jesi (22/09/05).
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