RIVALUTAZIONE INDENNIZZO LEGGE 210/92
I giudici del Lavoro
di Isernia e Larino hanno condannato la Regione Molise a rivalutare ai
tassi di inflazione programmata dall'Istat l'intero indennizzo
previsto dalla legge 210/92 per i soggetti danneggiati da sangue
infetto e non soltanto una minima parte di esso com'era accaduto fino
ad ora.
I giudici hanno accolto anche la tesi difensiva secondo cui la
prescrizione del diritto alla rivalutazione è decennale e non
quinquennale. Pertanto coloro che già percepiscono l'indennizzo hanno
diritto ad ottenere un assegno mensile a vita superiore (di circa 200
euro a bimestre) a quello attuale vitalizio, gli importi della
rivalutazione maturata e non corrisposta negli ultimi dieci anni e gli
interessi moratori sugli arretrati corrisposti in ritardo.
L'indennizzo concesso ai soggetti danneggiati da sangue infetto
previsto dalla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 si compone di due voci:
la prima voce costituisce una parte minima dell'indennizzo, variabile
in relazione alla categoria attribuita; la seconda, pari a 6.171 euro
all'anno per tutte le categorie, si riferisce all'indennità
integrativa speciale. Quest'ultimo importo non e' mai stato rivalutato
dal ministero e pertanto è rimasto fermo al 1992 (anno di entrata in
vigore della legge).
Il ministero, infatti, tramite le Regioni che materialmente liquidano
gli indennizzi, rivaluta soltanto la voce "assegno" che e' una parte
minima dell'intero importo e non anche l' "indennità integrativa
speciale". La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con diverse
sentenze ha riconosciuto fondata la richiesta, per cui va annualmente
adeguato sulla base del tasso di inflazione programmata l'intero
indennizzo, comprensivo della indennità integrativa speciale e non
della sola voce assegno. I giudici hanno ritenuto che l'indennizzo va
considerato globalmente come un solo emolumento.
Fonte: AGI Salute - 10/11/2008. |