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[Statuto]

STATUTO ASSOCIAZIONE Help EpatiC

Art. 1 – Denominazione dell’Associazione.

È costituita l’Associazione di volontariato no profit denominata Help EpatiC.
L’Associazione non avrà finalità lucrative e perseguirà finalità di solidarietà sociale nel settore medico, scientifico, di informazione, prevenzione, supporto morale, amicale, a titolo volontaristico da parte di tutti gli Associati, con divulgazione di aggiornamenti su terapie e modalità di cura della patologia epatitica trattata e riferibile solo all’ HCV (epatite C) e problematiche relative alla sua cronicizzazione e/o evoluzione in cirrosi epatica e/o epatocarcinoma, come meglio specificato nell’art. 3 del presente Statuto, riferito all’oggetto e scopi dell’Associazione.
Tale Associazione no profit è dedicata alla memoria della friend Viviana perduta il 19 marzo 2012 per cirrosi epatica conseguente ad Hcv e al padre di Max deceduto nel 1997 anch'egli per la stessa complicanza epatitica.

Art. 2 – Sede legale e durata.

L’Associazione ha sede legale in via G.B. de La Salle nr. 4, nel Comune di Grugliasco (prov. di Torino) e l’eventuale suo trasferimento in ambito regionale non richiederà alcuna modifica al presente Statuto.
 
Art. 2 bis - L’Associazione avrà una durata illimitata.

Art. 3 – Oggetto e scopi dell’Associazione.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo medico, scientifico, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci aderenti definiti “Friends” malati di HCV (Epatite C) oppure pregressi epatitici, e/o cirrotici e/o coinfettati con altri virus, e/o in lista d’attesa per il trapianto epatico (conseguente ad HCV).
Essa svolge attività di informazione, prevenzione, propaganda, supporto morale e amicale tra i vari Associati (definiti Soci Friends) sia per la scelta della terapia più idonea e utile alla guarigione e sia durante il periodo di cura, mediante ausilio di strumenti telematici (sito web comprensivo di forum, chat/audiochat riservata ai Soci Friends, condivisioni reciproche tramite corrispondenza virtuale) oppure verbale mediante contatto telefonico.
- Svolgere a titolo volontaristico e gratuito da parte del Presidente e/o VicePresidente, attività di informazione, prevenzione, propaganda presso istituti scolastici di istruzione superiore (con particolare riferimento ai giovani superiori ai 16 anni, e/o iscritti al 3 anno), nonché presso tutti gli atenei pubblici e/o privati ubicati sia sul territorio regionale, sia su quello nazionale (e/o eventualmente estero) al fine di prevenire le modalità di contagio, ma anche eventuali terapie di cura mirate ed attualmente esistenti, ivi comprese quelle sperimentali.
- Sensibilizzare l’opinione pubblica mediante campagne informative di propaganda, ma anche di prevenzione e tutela dei diritti del Malato Hcv, consigliandolo e indirizzandolo presso strutture ospedaliere situate sul territorio nazionale (e/o eventualmente estere) mirate alla sua cura e guarigione.
- Informazione, prevenzione, propaganda attraverso i canali telematici (mediante ausilio del sito web no-profit annesso e già attivo dal settembre 2001 e/o attraverso i più rinomati social network) oppure tramite i mass-media (mediante interviste radiofoniche e/o eventuali partecipazioni televisive); e/o presso Aziende Ospedaliere, ASL e Studi Medici.
- Organizzare tra tutti i Soci Friends iscritti e partecipanti all’attività dell’Associazione, dei raduni, seminari, convegni sulla patologia epatitica trattata, in varie città ubicate sul territorio regionale, ma anche nazionale e/o eventualmente estero, nonché la partecipazione e organizzazioni di incontri con gruppi e/o associazioni similari e che perseguono le stesse finalità della suddetta Associazione.
- La creazione e pubblicazione di dèpliants informativi, di prevenzione e aggiornamenti sulla patologia trattata, nonché diffusione di libri, videocassette, DVD, prodotti su supporto magnetico, ma anche cartaceo e/o telematico al fine di diffondere la conoscenza dell’epatite C (HCV) e di tutta l’attività svolta dall’Associazione.
- Inoltre, l’Associazione potrà avvalersi della consulenza medico legale di specialisti del settore, per tutelare tutti i Malati associati, per suggerimenti in ambito professionale, previdenziali (come ad esempio esonero ticket per patologia, e/o pratiche di invalidità civile) e/o eventuale consulenza legale relativa alla L. 210/92 e seguenti modificazioni.
L’ attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con quanto previsto dalla L. n. 266/1991.

Art. 4 – Aderenti all’Associazione.

a) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
b) L’ammissione a Socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell’interessato, da inoltrare per via telematica (e-mail).
Nella domanda di adesione l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello Statuto, le disposizioni dei Regolamenti attuativi e i deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, che stabilirà il pagamento di una quota associativa, da pagarsi entro il primo semestre di ogni anno (30 giugno); nel caso in cui il Socio facesse domanda di adesione dopo il 1 Luglio, tale quota sarà pari al 50% della prevista quota annuale.

Art. 5 – Diritti e doveri degli Aderenti.

a) Gli Aderenti possono essere:
- Soci ordinari volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita, soprattutto a livello telematico, per il raggiungimento degli scopi dell’associazione e che verseranno il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari, i quali non corrispondono all’Associazione la quota d’iscrizione sebbene possano contribuire mediante offerta libera e possono partecipare all’attività svolta dall’Associazione come previsto dal presente Statuto;
- Soci sostenitori/simpatizzanti, che verseranno un contributo volontario, ma senza partecipare alle attività associative e senza diritto di voto.
- Soci Fondatori, che sono anche i componenti del Consiglio Direttivo, i quali hanno contribuito con la loro opera, alla costituzione dell’Associazione e come tali sono esenti dal pagamento della quota associativa.
b) Tutti i Soci, in regola col versamento della quota sociale annuale ordinaria, godono del diritto di votare in assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
c) Gli Aderenti all’Associazione non potranno cedere la quota associativa versata a nessun titolo.
d) I Soci non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali.
e) I Soci ordinari potranno essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività, purché documentate.
f) Il Socio Aderente potrà in qualsiasi momento, recedere dall’associazione, previa comunicazione scritta (tramite posta elettronica) indirizzata al Consiglio Direttivo.
Il recesso avrà effetto dal giorno in cui sarà pervenuta la comunicazione del Socio recedente.

Art. 6 – Esclusione del Socio.

a) I Soci che per un anno non rinnovano la tessera sociale.
b) Chiunque aderisce all’Associazione potrà esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto o per altri gravi motivi, quali per esempio comportamento scorretto e/o lesivo nei riguardi del Consiglio Direttivo e/o verso gli altri Soci partecipanti, che possa essere discriminatorio e/o offensivo anche a livello telematico.
c) L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all’Interessato.

Art. 7 – Organi dell’Associazione.

a). Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
b) Tutte le cariche sociali sono gratuite e non cedibili.

Art. 8 – L’Assemblea dei Soci.

a) L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti (ordinari e onorari) all’Associazione.
b) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
c) L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno due terzi dei Soci, oppure ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due terzi dei Soci.
d) L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli Soci nella forma telematica di invio e-mail ai loro indirizzi di posta elettronica e/o mediante avviso inserito nel Forum riservato all’Associazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
e) L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento; i Soci potranno farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta, ma ciascun Socio potrà presentare un massimo di una delega per Aderente.
f) Di tutte le riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal/la Segretario/a, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, di cui copia verrà inviata a tutti i Soci tramite posta elettronica.

Art. 9 – L’Assemblea ordinaria.

a) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.
b) L’Assemblea ordinaria:
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano lo Statuto e/o vita dell’Associazione.

Art. 10 – L’Assemblea straordinaria.

a) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
b) L’Assemblea straordinaria:
- modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei Soci;
- delibera l’eventualità di aprire nuove sedi in ambito regionale e/o nazionale;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
c) Il trasferimento della sede dell’Associazione in ambito regionale non necessita dei quorum deliberativi di cui al comma a) del presente articolo e non richiede la modifica del presente Statuto, come previsto nell’articolo 2;

Art. 11 – Consiglio Direttivo.

a) L’Associazione viene amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Componenti eletti dall’Assemblea ordinaria tra i Soci, per la durata di tre anni con possibilità di rielezione.
b) Le cariche del Consiglio Direttivo sono da intendersi a titolo gratuito e non sono cedibili.
c) Il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente, il/la Segretario/a ed eventuali due Consiglieri (uno dei quali verrà nominato Cassiere/a).
d) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi Componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi Componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
e) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea ordinaria
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone l’ eventuale spesa;
- accogliere o rifiutare le domande degli aspiranti Soci;
- deliberare, secondo quanto dispone l’art. 6 del presente Statuto, l’esclusione del Socio
- approvare nella prima seduta post-assembleare, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- provvedere all’eventuale richiesta di collaborazione volontaria in seno al Consiglio, di Medici e/o Legali esperti a titolo consultivo nei settori specifici;
- accettare la richiesta dei Consiglieri dimissionari;
f) In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro surrogazione eleggendolo tra i Soci in regola con la quota associativa. Nel caso di cessazione di più della metà dei Consiglieri, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.
g) Nessun Componente del Consiglio Direttivo potrà ricoprire più di una carica elettiva nello stesso mandato.

Art. 12 – Il Presidente.

a) Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Membri a maggioranza di voti. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
b) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato (con possibilità di rielezione) o per dimissioni volontarie. Il Presidente uscente/dimissionario previa proposta del Consiglio Direttivo e con l’approvazione dell’Assemblea rimarrà in carica e considerato come un Socio Onorario, mentre il primo Presidente che è stato Socio fondatore di tale Associazione riceverà la nomina di Presidente Emerito.
c). Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio.
d) Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza potrà compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione post-assembleare. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’Attività compiuta.
e) Il/la Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.

[Art. 13 - OMISSIS]

[Art. 14 - OMISSIS]

[Art. 15 - OMISSIS]

Art. 16 – Convenzioni.

- L’Associazione potrà stipulare convenzioni con altri enti e soggetti.
L’oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all’art. 3 del presente Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci.
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell’Associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. La copia di ogni convenzione sarà custodita presso la sede dell’Associazione.

[Art. 17 - OMISSIS]

[Art. 18 - OMISSIS]

Art. 19 – Trattamento dei dati personali.

Il Presidente e Socio Fondatore in carica, quale unico e Legale Rappresentante dell’Associazione no profit Help EpatiC sarà l’unico Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e conseguente Legge sulla Privacy.
I dati degli Associati (anagrafici, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, ed eventuali referti sanitari ecc.) saranno conservati con cura su apposito Registro dei Soci ed usati esclusivamente per comunicare con il Presidente e/o altri Soci del Consiglio Direttivo ma l’unico Responsabile del trattamento di tali dati rimarrà l’Associazione Help EpatiC, nella persona del legale rappresentante del Presidente pro tempore.
I dati personali dei Soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, si dovranno fornire tali dati per gli scopi previsti dalla legge.
Nessun Socio potrà copiare, divulgare, esportare o utilizzare la “banca dati” e/o messaggi estrapolati dal Forum o dal Sito internet e comunicati a terze persone.

Art. 20 - Norme finali.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della Legge nazionale nr. 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.

Grugliasco, 14 marzo 2014


(N.B. Il presente Statuto redatto in tutti i suoi articoli e unitamente all'atto costitutivo sono stati registrati presso l'Ufficio delle Entrate - Uff. del Registro di Rivoli (prov. Torino) in data 27 marzo 2014).

 
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Aggiornato al 28 agosto 2014